Statuto
Denominazione e Sede
Articolo 1
È costituita per volontà dei familiari di Luigi Guccione, del Presidente dell’Amministrazione provinciale di Cosenza, del Sindaco del Comune di Cosenza, del Sindaco del Comune di Rende, del Presidente pro-tempore della Cooperativa “Arcavacata”, una Fondazione denominata “FONDAZIONE LUIGI GUCCIONE” organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). La Fondazione ha sede in Cosenza, Vicoletto Padolisi 6. La Fondazione può aprire sedi periferiche e di rappresentanza nelle diverse città italiane.
Scopo
Articolo 2
La Fondazione è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale.Essa ha lo scopo di:
Promuovere e diffondere i valori e la cultura delle organizzazioni non lucrative e non profit;
Sviluppare e promuovere la cultura e la conoscenza di nuovi modelli di sviluppo, consumo, mobilità e trasporto di persone e merci, orientati alla sostenibilità economica ed ambientale anche attraverso l’organizzazione di convegni, mostre, ricerche, corsi;
Sviluppare e promuovere la cultura e la conoscenza di nuovi modelli di sviluppo, consumo, mobilità e trasporto di persone e merci, orientati alla sostenibilità economica ed ambientale anche attraverso l’organizzazione di convegni, mostre, ricerche, corsi;
Difendere e tutelare la dignità e i diritti delle vittime della strada decedute e sopravvissute e dei loro familiari, della vittime dei reati e di abuso di potere. Fornire assistenza legale anche attraverso il patrocinio o costituendosi parte civile o agendo in giudizio-psicologica, socio-sanitaria ai familiari ai familiari ed ai superstiti della vittime della strada, dei reati e di abuso di potere anche mediante convenzione con privati e strutture specializzate;
Sostenere e rappresentare i diritti degli utenti deboli (pedoni, ciclisti, ciclomotoristi) del sistema dei trasporti e della mobilità;
Battersi per il rispetto della cultura della legalità e dei diritti delle persone sulla strada promuovendo anche campagne informative sulla strage stradale ed impegnando le competenti autorità a rendere l’educazione stradale materia di studio e di esame obbligatoria in tutta la scuola dell’obbligo, richiedendo agli enti competenti una forte azione di prevenzione specialmente in ordine alla messa in sicurezza delle strade, al controllo ed alla sicurezza dei veicoli e dei guidatori e al rispetto delle norme del Codice della strada;
Gestire attività editoriali (pubblicazione di : libri, riviste, materiali a stampa in genere e multimediali, ecc.), di formazione ed orientamento professionale attraverso l’organizzazione di convegni, ricerche, consulenze, progettazione e gestione di corsi in particolare nel campo dell’educazione e sicurezza stradale e della promozione e sviluppo dell’autoimprenditorialità giovanile e delle pari opportunità tra uomo e donna;
Sostenere l’istruzione primaria e secondaria con borse di studio a favore di enti che gestiscono istituti scolastici, ricerche sull’educazione, gestione diretta di istituti scolastici, centri di formazione professionale e l’aggregazione dei giovani (per l’orientamento al lavoro, lo sviluppo dell’autoimprenditorialità, le pari opportunità e le azioni positive per le donne, ecc.), centri sportivi e per il tempo libero;
Sostenere con borse di studio famiglie che vivono nell’area del disagio sociale che hanno bambini impegnati con profitto negli studi;
Sviluppare ogni iniziativa intesa ad approfondire e diffondere le conoscenze nel campo economico, sociologico, psicologico, filosofico, etico, giuridico (inclusa la tutela dei diritti della persona, della donne, dei minori, della minoranze e degli immigrati).
Patrimonio
Articolo 3
Il Patrimonio della Fondazione è costituito:
Dai beni mobili ed immobili conferiti dai Fondatori;
Dalle donazioni liberali che pervengano alla Fondazione da Enti, Imprese e privati interessati ai suoi fini e che siano interessati ad incrementare il suo patrimonio;
Dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio;
Da oblazioni, donazioni, legati ad erogazioni da parte di Enti, Imprese e privati.
Articolo 4
La Fondazione dispone per l’adempimento dei suoi compiti delle seguenti entrate:
Dei redditi del patrimonio di cui all’art. 3;
Di ogni qualsiasi contributo ed elargizione destinati al raggiungimento degli scopi istituzionali e non espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
Dalle entrate di cui all’art. 5 e da ogni altra entrata e comunque denominata non destinata espressamente ad incrementare il patrimonio.
La Fondazione provvederà al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio. Il Consiglio di Amministrazione provvederà all’investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo più sicuro e redditizio.
Articolo 5
Saranno nominati “Benemeriti” gli Enti, le Imprese e i privati le cui donazioni non siano inferiori a E. 5.164,57. La nomina è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con una maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Saranno nominati “Sostenitori” gli Enti, le Imprese e i privati le cui donazioni non siano inferiori a E. 516,46. Saranno nominati “Ordinari” le Imprese ed i privati che contribuiscono all’attività della Fondazione con un versamento annuale fino a E. 516, 46. Il Consiglio di Amministrazione determinerà, anche, con regolamento, l’acquisizione e la perdita del requisito di “Benemerito”, “Sostenitore” ed “Ordinario”.
Amministrazione
Articolo 6
Organi della Fondazione sono:
Il Presidente;
Il Consiglio di Amministrazione;
Il Comitato di Gestione.
Articolo 7
Il Consiglio di Amministrazione è composto da quindici a trentuno persone nominate dai Soci Fondatori ed al cui seno ci sarà il rappresentante della Famiglia Guccione, Signor Giuseppe Guccione, o in mancanza di questi del più prossimo dei suoi discendenti in linea retta, ovvero, in mancanza, il più prossimo dei parenti in linea collaterale, ed in ogni caso a parità di grado il più anziano.
Articolo 8
Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente. La carica di Presidente spetterà di diritto al rappresentante della Famiglia Guccione, il quale potrà in ogni suo momento rinunciarvi. Il Presidente:
Convoca il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Gestione e li presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
Sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
Cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
Provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie;
Adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio. In caso di mancanza o impedimento al Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano.
Articolo 9
Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma, in seduta ordinaria due volte all’anno
e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da quattro dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto inviato almeno dieci giorni prima con l’indicazione dell’ordine del giorno da trattare.
Articolo 10
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Gestione sono valide se in prima convocazione è presente la maggioranza dei membri che li compongono, in seconda convocazione – da riunire almeno dopo 24 ore – qualsiasi sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, a votazione palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Articolo 11
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Gestione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 12
Il Segretario del Consiglio di Amministrazione viene nominato dal Consiglio stesso, il quale provvede pure a determinarne i compiti.
Articolo 13
Al Consiglio di Amministrazione spetta:
Di nominare i membri del Comitato di Gestione;
Di approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell’anno seguente ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
Di provvedere sugli affari che gli siano sottoposti dal Comitato di gestione.
Articolo 14
l Comitato di Gestione è composto da cinque a sette membri e precisamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da quattro a sei membri eletti dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi Componenti.
Articolo 15
Il Comitato di Gestione è presieduto di diritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal componente più anziano.
Articolo 16
Il Comitato di Gestione ha tutti i poteri non di competenza del Consiglio di Amministrazione, per l’Amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché per la ripartizione delle dette rendite annuali fra le diverse istituzioni o sezioni attraverso le quali la Fondazione perseguirà i suoi scopi sociali.
Articolo 17
La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’Interno.
Articolo 18
Per la prima volta le nomine delle cariche sociali possono essere effettuate in sede di atto costitutivo.
Rappresentazione
Articolo 19
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza negoziale e processuale della Fondazione.
Articolo 20
Il primo esercizio finanziario della Fondazione termina il 31 dicembre 1998 ed i seguenti il 31 dicembre di ciascuno anno.
Norme Finali
Articolo 21
Per quanto non contemplato espressamente nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre Leggi vigenti.